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Condizioni generali acquisto Raccorderie Metalliche - 2024
Condizioni generali acquisto Raccorderie Metalliche - 2024
Principi generali
1.1 Le seguenti condizioni generali di acquisto (CGA) sono le uniche che disciplinano gli ordini emessi o i contratti di acquisto stipulati da Raccorderie Metalliche S.p.A. (di seguito RM). Qualsiasi modifica e/o aggiunta, nonché qualsiasi condizione di vendita del fornitore (di seguito il Fornitore) diversa in tutto o in parte dalle presenti CGA, sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di RM. Con l'accettazione degli ordini di acquisto di RM, ai sensi del successivo articolo 2, si intendono integralmente accettate dal Fornitore anche le presenti CGA, che regoleranno il relativo contratto di acquisto.
1.2 La validità di eventuali accordi verbali, incluse modifiche e integrazioni alle presenti CGA, è subordinata alla tassativa conferma scritta da parte di RM.
Ordini di acquisto (Ordini), loro modifiche – conclusione del contratto - Facoltà di recesso di RM
2.1 Gli Ordini così come modifiche o aggiunte agli stessi dovranno essere formulati per iscritto da RM.
2.2 Il Fornitore si impegna a comunicare la propria accettazione di ciascun Ordine inviandone a RM una copia debitamente sottoscritta per accettazione o, in alternativa, trasmettendo a RM una sua conferma d'ordine. Ogni eventuale diversa comunicazione del Fornitore, non conforme all'Ordine, varrà come controproposta, la cui accettazione è rimessa alla piena discrezionalità di RM. L'Ordine s'intende comunque accettato dal Fornitore, ed il relativo contratto perfezionato, qualora il Fornitore non manifesti per iscritto a RM il proprio rifiuto dell'Ordine entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine stesso.
2.3 Qualora l’Ordine si riferisca a Prodotti standard del Fornitore, RM avrà la facoltà di recedere, in tutto o in parte, dal contratto perfezionato sulla base di detto Ordine, dandone comunicazione scritta al Fornitore entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla consegna dei Prodotti stessi da parte del Fornitore. In tal caso, RM ritrasmetterà i relativi Prodotti entro e non oltre i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla comunicazione di recesso di RM, restando inteso che, in tal caso, se non diversamente concordato, RM dovrà restituire i relativi Prodotti al Fornitore con oneri e spese di trasporto a proprio carico presso i magazzini del Fornitore, restando espressamente escluso in capo a RM ogni obbligo di risarcimento o indennizzo al Fornitore da parte di RM.
3 Termini di consegna dei beni / Fornitura di servizi – penali per il ritardo
3.1 Consegne o forniture difformi dalle specifiche indicate negli Ordini di RM sono ammissibili solo previo consenso scritto di RM.
3.2 Le date ed i termini indicati nell’Ordine sono vincolanti per il Fornitore. L’adempimento puntuale ai periodi e alle date di consegna è determinato dalla data di ricezione da parte di RM della merce.
3.3 Se il Fornitore è responsabile per l’installazione o la messa in funzione e salvo che non sia diversamente concordato, saranno a carico del Fornitore tutti i costi indiretti connessi, come ad esempio le spese viaggio e di trasporto, la fornitura di attrezzi e rimborsi spese.
3.4 Nel caso in cui il Fornitore effettui la consegna in ritardo rispetto ai termini indicati nell’ordine se non preventivamente concordati per iscritto tra le parti, ed ancora qualora consegni la merce in luoghi e soggetti diversi da quelli indicatigli da RM, quest’ultima potrà rifiutarsi di accettare la fornitura e potrà richiedergli, oltre alle penali qui di seguito indicate, l’integrale risarcimento dei danni.
3.5 In caso di mancato rispetto dei predetti termini, non giustificato da cause di forza maggiore, potrà essere applicata una penale pari al 2% del corrispettivo complessivo previsto nell’Ordine per ogni 10 (dieci) giorni lavorativi di ritardo fino ad un massimo del 10%, salva diversa previsione concordata nell’Ordine. Per il caso in cui il ritardo si dovesse protrarre oltre la 20 (venti) giorni lavorativi rispetto alla data fissata per la consegna o per gli altri adempimenti contrattuali, è facoltà di RM dichiarare risolto il contratto ai sensi del successivo art. 9, con diritto all’acquisizione delle penali già maturate ed al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente sofferti.
3.6 Il Fornitore dovrà in ogni caso dare immediata notizia all’ufficio acquisti di RM ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare o fornire i beni o i servizi tempestivamente e con la qualità richiesta. Ciò, comunque, non lo esonererà dalle relative responsabilità conseguenti il ritardo nell’effettuazione della prestazione.
3.7 L’accettazione incondizionata di una consegna di beni o fornitura di servizi tardive non comporterà e non potrà in alcun modo essere intesa ed equiparata come una rinunzia da parte di RM alle penali di cui sopra ed alla richiesta di risarcimento di danni.
3.8 Qualora l’Ordine preveda consegne ripartite, resta inteso che l’adempimento deriva in ogni caso dall’integrale esecuzione dell’Ordine stesso. Di norma, consegne o forniture parziali non sono ammesse, salvo che RM non le abbia espressamente concordate per iscritto.
3.9 Faranno fede, ai fini di eventuali reclami, le quantità, i pesi e le dimensioni rilevate da RM in fase di accettazione dei beni.
3.10 In ogni caso il Fornitore, contestualmente all’effettuazione della fornitura, dovrà consegnare a RM tutta la documentazione necessaria e idonea al suo regolare utilizzo (ad esempio i manuali di istruzione e funzionamento, quelli di installazione ed assemblaggio e ancora i certificati di garanzia).
3.11 L’Ordine si considererà non eseguito correttamente anche nel caso in cui i beni vengano consegnati privi della documentazione e delle certificazioni richieste.
3.12 Il Fornitore dovrà fornire i servizi tramite la sua impresa. Potrà subappaltare la fornitura di servizi a terzi tassativamente solo previo consenso scritto di RM e comunque, in tale ultima ipotesi, risponderà in proprio nei confronti di RM di tutte le attività del subappaltatore come se fossero state poste in essere dal medesimo Fornitore. Nel caso in cui richieda servizi a terzi, il Fornitore si impegna ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1381 cod. civ. a far incorporare nei relativi contratti sottostanti, i termini e le condizioni di cui al presente documento.
3.13 RM dovrà essere informata immediatamente nel caso in cui diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi siano necessari per l’esecuzione dell’Ordine, anche solo se ve ne sia il rischio.
3.14 I servizi devono essere eseguiti in conformità con l’oggetto del contratto e lo scopo della prestazione; quanto sopra si applica anche alla documentazione relativa alle specifiche. Il Fornitore dovrà osservare lo stato generale della scienza e dell’arte, la normativa regolamentare applicabile, le direttive delle associazioni dei consumatori, le prassi di sicurezza e le relative misure, compresa le norme di sicurezza di RM.
Forza maggiore
4.1 In qualunque caso di forza maggiore che le parti non siano in grado di prevedere usando l’ordinaria diligenza, sarà in facoltà delle stesse chiedere la sospensione e la ripresa dell’esecuzione del contratto entro un termine da fissarsi di comune accordo.
4.2 Costituiscono casi di forza maggiore guerre, rivoluzioni, sabotaggi, epidemie, esplosioni, incendi, calamità naturali, restrizioni dell’impiego di energia, embargo, scioperi nazionali indetti dalle categorie sindacali di appartenenza delle parti, vertenze sindacali, provvedimenti di Autorità civili e militari e ogni altro fatto non prevedibile con l’uso dell’ordinaria diligenza.
4.3 Nelle ipotesi di cui al comma precedente i termini di consegna saranno prorogati per un periodo corrispondente ai giorni lavorativi perduti in relazione al verificarsi delle sopraelencate cause di forza maggiore.
4.4 La parte che si trovi nell’impossibilità di eseguire le proprie prestazioni ovvero di ricevere la prestazione dell’altra parte in ragione di una causa di forza maggiore si impegna a comunicare per iscritto immediatamente all’altra parte, e comunque entro 3 (tre) giorni dal verificarsi di detta causa, la data in cui questa si è manifestata e la data in cui prevedibilmente questa cesserà di avere effetto.
4.5 Qualora il verificarsi di cause di forza maggiore dovesse ritardare l’avanzamento di altri lavori già programmati in stretta connessione con la consegna dei beni per la quale si è verificata la causa di forza maggiore, il Fornitore dovrà impegnarsi ad intraprendere tutte le azioni e ad apportare tutti i rimedi al fine di ridurre al massimo detto ritardo. In caso di colpose omissioni del Fornitore, eventuali maggiori costi sostenuti a tal fine da RM saranno posti ad esclusivo carico del Fornitore stesso, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno eventualmente sofferto da RM.
4.6 Nel caso in cui le cause di forza maggiore si protraggano per più di 30 (trenta) giorni, ciascuna Parte avrà la facoltà di risolvere di diritto l’Ordine dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
Prezzo e passaggio del rischio
5.1 Salvo diverso accordo scritto, i prezzi si intendono con resa “reso al luogo di destinazione” (DAP Incoterms 2020) nel luogo indicato nell’Ordine ed includono l’imballaggio. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa. Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi alla merce fino a che questa sia ricevuta da RM, o da un rappresentante della stessa, nel luogo di consegna concordato in conformità con il contratto.
5.2 L’importo del compenso per i beni e/o servizi oggetto della fornitura sarà concordato separatamente in ciascun Ordine. I prezzi concordati non potranno essere modificati, salvo diversa pattuizione scritta, espressa caso per caso. Essi si intendono comprensivi delle spese di spedizione, trasporto ed imballaggio e di ogni altro onere, costo o spesa.
5.3 Ove in un Ordine il compenso non sia stato previsto ad un prezzo prefissato, ma secondo le spese sostenute e provate, il Fornitore garantisce di mantenere la propria richiesta nell’ambito dell’offerta o del preventivo totale approvato. Costi supplementari saranno quindi riconosciuti da RM solo se preventivamente approvati e comprovati in forma scritta.
6 Termini di pagamento
6.1 Valgono i termini di pagamento presenti nell’Ordine di acquisto.
7 Garanzia contrattuale - Accettazione dei beni/servizi - Reclami per vizi
7.1 Il Fornitore garantisce a RM che i prodotti / servizi sono (i) conformi al contratto di acquisto perfezionato sulla base delle presenti CGA (ed in particolare all’Ordine e agli eventuali disegni e specifiche tecniche concordate), (ii) conformi alle norme tecniche applicabili ai prodotti / servizi nonché a tutte le norme in materia di ambiente e salute ed alle altre norme in vigore in Italia e (iii) esenti da qualsiasi vizio, ivi compresi i vizi di fabbricazione, progettazione e materiali. Laddove i Prodotti siano suscettibili di funzionamento, il Fornitore garantisce altresì il buon funzionamento dei Prodotti.
7.2 L’accettazione dei Prodotti e/o servizi è soggetta e subordinata ad ispezione e/o controllo da parte di RM al fine di verificare l’assenza di vizi e difetti, la completezza e regolarità della fornitura. RM darà notizia senza indugio di qualsiasi vizio dal momento della sua scoperta.
7.3 I Prodotti ed i servizi forniti dal Fornitore e/o da terzi soggetti sono garantiti per i vizi e difetti di funzionamento e sono quindi assistiti dalla garanzia per i vizi prevista dall’art. 1490 cod. civ. e ancora da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge Italiana in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura e del servizio prestato. Al riguardo le Parti danno atto che, ai sensi del primo comma dell’art. 1495 cod. civ., il termine per RM per denunciare i vizi al venditore è di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla loro scoperta.
7.4 Nel caso in cui i prodotti / servizi risultino non conformi al pattuito o affetti da vizi, RM ha facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di respingere la consegna, richiedere il ritiro, la riparazione o, ove non possibile, la sostituzione dei Prodotti, ad oneri e spese del Fornitore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla relativa richiesta di RM. Ove la riparazione o sostituzione dei Prodotti non conformi o viziati, non sia possibile o non avvenga nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi summenzionato, il Fornitore sarà tenuto a rimborsare a RM, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla denuncia, il prezzo corrisposto da RM per i Prodotti non conformi o difettosi, maggiorato degli oneri e delle spese che siano state sopportate da RM. Inoltre, in caso di urgenza ed in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, RM è autorizzata ad effettuare direttamente o far effettuare, tramite terzi, ogni opportuna correzione del difetto a spese del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore dovrà identificare la/e causa/e del difetto e provvedere alle relative azioni correttive al fine di eliminare tale/i causa/e entro e non oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data in cui RM ha notificato al Fornitore l’esistenza delle non conformità e dei difetti denunciati.
7.5 Ove fornisca Prodotti o servizi di cui non ha la piena proprietà, il Fornitore darà a RM piena manleva nei confronti di pretese di terzi, nonché piena garanzia per evizione e rivendica.
7.6 Le Parti convengono che, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 1495 cod. civ., il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento per i difetti è di 3 (tre) anni, eccettuati i casi di fraudolenta erronea dichiarazione. È escluso il caso in cui il prodotto è usato in una costruzione edile nel rispetto degli usi e leggi abituali e provochi od abbia provocato la difettosità della stessa. Il termine di prescrizione decorre dalla consegna del prodotto (passaggio del rischio).
7.7 Qualora il Fornitore fornisca un prodotto sostitutivo, i termini di decadenza e prescrizione della merce consegnata in sostituzione saranno calcolati di nuovo a partire dalla consegna.
7.8 Nel caso in cui RM dovesse incorrere in spese a causa della consegna difettosa del Prodotto, in particolare costi di trasporto, spedizione, lavorazione, manodopera, montaggio e smontaggio, materiali o costi per ispezioni e verifiche, le suddette spese saranno a carico del Fornitore.
7.9 Le Parti convengono che, qualora RM contesti la fornitura per qualsiasi causa e motivo, potrà sospenderne il relativo pagamento fino a quando non sarà stata accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato la sua regolarità e la fondatezza delle contestazioni, motivo per cui il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate da RM interessi di sorta neppure quelli legali e quelli di mora previsti dal D. Lgs. 231/2002 come successivamente modificato e aggiornato.
7.10 RM potrà compensare le somme richieste al Fornitore a titolo di risarcimento del danno con quelle dovutegli per le forniture e ciò anche se il credito di RM non è certo, liquido ed esigibile.
7.11 L’eventuale avvenuto pagamento della fornitura non pregiudicherà in alcun modo il diritto di RM di contestarla e di ripetere il pagamento, oltre a rivendicare nei confronti del Fornitore il risarcimento dei danni subiti tutti, nessuno escluso.
8 Responsabilità da Prodotto e procedura di richiamo (recall)
8.1 Nel caso in cui venga esercitata contro RM un’azione per responsabilità da prodotto, il Fornitore è obbligato a manlevare e a tenere indenne RM da dette richieste se e nella misura in cui il danno è dovuto a un difetto del prodotto fornito dal Fornitore. Nel caso di responsabilità derivante da inadempimento, essa – tuttavia - si applicherà soltanto se il Fornitore è inadempiente. Nel caso in cui la causa del danno ricada nell'ambito delle responsabilità del Fornitore, a questi competerà l'onere della prova in tale misura.
8.2 Nei casi di cui al precedente paragrafo 8.1, il Fornitore è tenuto a sostenere tutti i costi e le spese, ivi inclusi i costi di eventuali azioni legali.
8.3 In tutti gli altri casi, si applicheranno le disposizioni di legge.
8.4 Prima di ogni eventuale azione di richiamo dei prodotti dovuta in toto o in parte a un difetto del prodotto fornito dal Fornitore, RM ne darà comunicazione a detto Fornitore, offrendo allo stesso la possibilità di collaborare e discuterà con il Fornitore le modalità di conduzione dell'azione di ritiro più efficiente, a meno che il verificarsi di particolari urgenze non consenta alcuna comunicazione o collaborazione. I costi dell'azione di richiamo si intendono a carico del Fornitore nel momento in cui essa sia da attribuire ad un difetto del prodotto fornito dal Fornitore stesso.
9 Clausola risolutiva espressa
9.1 Le Parti convengono che l’Ordine ed il contratto di acquisto si risolverà di diritto con effetto immediato ai sensi e per effetti dell’art. 1456 cod. civ. in caso di inadempimento o violazione da parte del Fornitore delle disposizioni di seguito specificate, fatto salvo in ogni caso il diritto di RM di richiedere il risarcimento di tutti i danni connessi, collegati e conseguenti dalla stessa subiti:
- art. 3.5 (Ritardo nella consegna dei beni superiore alle quattro settimane);
- art. 11 (Divieto di cessione);
- art. 14 (Mancato rispetto delle disposizioni inerenti il D. Lgs. n. 231/2001);
- qualora il Fornitore presenti un’istanza di fallimento, concordato o altra procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito che coinvolga il patrimonio del Fornitore stesso, sia divenuto insolvente o si trovi in una situazione di indebitamento eccessivo, oppure interrompa i propri pagamenti.
9.2 Al fine di valersi della possibilità di dichiarare risolto di diritto l’Ordine ed il contratto di acquisto, RM dovrà comunicare al fornitore, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, l’intenzione di avvalersi della causa di risoluzione. La risoluzione dell’Ordine / contratto di acquisto avrà effetto a far data dal ricevimento della comunicazione.
10 Fornitura di materiali
10.1 Materiali, componenti, contenitori ed imballaggi speciali forniti da RM resteranno di sua proprietà. Essi possono essere utilizzati soltanto in conformità alla loro prevista destinazione.
11 Cessione dell’Ordine
11.1. Sono vietate al Fornitore la cessione o il trasferimento dell’Ordine o del contratto di acquisto.
12 Cessione dei crediti e factoring.
12.1 È fatto divieto al Fornitore di cedere, anche nell’ambito di un contratto di factoring, i crediti maturati o che dovessero maturare, per effetto dell’Ordine, nei confronti di RM. Eventuali deroghe al presente divieto dovranno essere pattuite di volta in volta ed approvate per iscritto da RM.
13 Confidenzialità e riservatezza
13.1 Il Fornitore manterrà confidenziali, rispetto a terzi, tutte le informazioni commerciali e tecniche rese disponibili da RM (compresi i dati che possono essere appresi da oggetti, documenti, o software e qualsiasi altra informazione o esperienza), nonché i risultati dei lavori conseguiti in base all’Ordine/ contratto di acquisto, salvo quanto già di pubblica conoscenza. Le informazioni saranno rese disponibili solo presso la sede del Fornitore a quelle persone cui le stesse occorrano ai fini delle forniture da effettuare a RM. Tali persone dovranno impegnarsi a mantenerne la confidenzialità. Le informazioni sono di esclusiva proprietà di RM e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente – salvo che per le consegne destinate a RM – senza previa autorizzazione scritta di RM. A richiesta di RM, tutte le informazioni comunicate da RM (incluse le copie o registrazioni, se esistenti), nonché i beni e gli strumenti dati in uso da RM al Fornitore dovranno essere immediatamente restituiti o comprovatamente distrutti. Tutti i diritti su tali informazioni sono riservati a RM (inclusi i diritti di privativa industriale e intellettuale). Tale riserva si applicherà anche alle informazioni fornite da terzi.
13.2 I beni realizzati sulla base di documentazione come disegni, modelli e simili, predisposti da RM o basati su informazioni confidenziali di RM, nonché beni realizzati con utensili di RM o con utensili modellati sugli stessi, non potranno mai essere utilizzati dal Fornitore al di fuori del contratto di fornitura con RM, né offerti o ceduti a terzi. Quanto sopra si applica anche agli ordini di RM.
13.3 Per quanto riguarda le informazioni tecniche e commerciali ricevute da RM per l’esecuzione dell’Ordine, l’impegno di confidenzialità continuerà anche successivamente all’esecuzione e conclusione del contratto finché e nella misura in cui tali informazioni non divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili al Fornitore, ovvero nel caso in cui RM rinunci per iscritto all’impegno di confidenzialità.
14 Conformità a norme e principi - Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01
14.1 Il Fornitore prende atto che RM, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti inerenti, ha adottato un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e un Codice Etico, che è parte integrante del Modello Organizzativo, entrambi pubblicati e consultabili sul sito web di RM www.racmet.com.
14.2 Il Fornitore, anche in nome e per conto dei propri dipendenti/collaboratori, garantisce che l’adempimento delle obbligazioni svolte in esecuzione del presente Contratto avverrà nel rispetto dei principi etici e delle regole operative contenuti nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico di RM.
14.3 Il Fornitore è consapevole che l’inosservanza degli obblighi previsti nei punti che precedono determinerà per RM il diritto di risolvere l’Ordine nonché il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., fatto comunque salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno.
15 Luogo della prestazione
15.1 Il luogo della prestazione è il luogo in cui i Prodotti devono essere consegnati secondo l’Ordine/contratto di acquisto o in cui il servizio deve essere prestato secondo quanto disposto nell’Ordine/contratto.
16 Legge applicabile e Foro competente
16.1 Le presenti CGA, gli Ordini ed i contratti conclusi sulla base delle presenti CGA sono regolati esclusivamente dalle leggi della Repubblica Italiana.
16.2 Per ogni controversia derivante dalle presenti CGA o connessa con le stesse, dagli Ordini e dai relativi contratti sarà competente in via esclusiva il Foro di Mantova (Italia), con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo.
17 Varie
17.1 L’eventuale inefficacia di una clausola delle presenti CGA o di successivi accordi integrativi non comporterà l’invalidità delle altre condizioni. Le Parti concorderanno una clausola sostitutiva che ne rifletta il più possibile l’intento economico.
17.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni singola previsione delle presenti CGA è stata da entrambe le Parti nella propria qualità di operatori professionali ampiamente discussa, concordata ed approvata specificamente, così come ogni singolo paragrafo ed articolo.
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